Organismo ispettivo di tipo "A" abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01

Leggi e decreti

Bee Controls riceve il rinnovo come organismo abilitato di ispezione

Rinnovo dell’abilitazione all’organismo BEE Controls S.r.l., in Bergamo, all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Finalità del Decreto

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117(N) della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117(N), quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11(N), le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117(N), terzo comma, della Costituzione.
  3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19

Impianti di terra – DPR 462 2001

Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita’ e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell’11 dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche’ per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati – XI commissione, e del Senato della Repubblica – XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;